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Regesto

Rivocazione delfallimento (art. 195 LEF)
1. L'esistenza di un gravame cantonale contro la decisione relativa alla rivocazione del fallimento non viola il diritto federale (consid. 2 a).
2. L'amministrazione del fallimento non è legittimata a ricorrere contro una decisione relativa alla rivocazione del fallimento (consid. 2 c e 3 c).
3. Ove siano adempiuti i presupposti dell'art. 195 LEF, il fallimento di una società anonima deve essere revocato anche se l'attivo di detta società non è più sufficiente a coprire i debiti (art. 725 CO); chi è legittimato a dar notizia al giudice, ai sensi dell'art. 725 cpv 3 CO, chel'attivo non è piùsufficiente acoprire idebiti? (consid. 3 a-d).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 195 LEF, art. 725 CO, art. 725 cpv 3 CO