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Regesto

Rapporto tra la pianificazione dell'utilizzazione e provvedimenti per la protezione dell'atmosfera; art. 11 e 12 LPA; art. 12, 28 e 31 segg. OIAt; art. 21 cpv. 2 LPT.
Esame di una domanda di costruzione per un immobile per uffici, conforme alla destinazione della zona, in un settore dove i valori limite d'immissioni di diossido d'azoto e di ozono non sono rispettati neppure entro il termine fissato a tale scopo dalla Confederazione (fino al 1o marzo 1994) (consid. 4).
Necessità di modificare il piano di utilizzazione quando per ridurre l'inquinamento atmosferico dev'essere limitata l'attività edilizia (consid. 5a-c). Immobili conformi alla destinazione della zona possono essere costruiti in un settore dove l'inquinamento atmosferico è eccessivo se le emissioni provenienti da questi edifici sono conformi alla media (consid. 5d e e).
È necessaria un'urbanizzazione sufficiente riguardo alla legislazione sulla protezione dell'ambiente (viabilità sotto il profilo della legislazione sulla protezione dell'ambiente; consid. 6).
Imposizione di limitazioni delle emissioni più severe sulla base dell'art. 11 cpv. 3 e dell'art. 12 cpv. 1 lett. b e c LPA. In concreto, non sono dati tali presupposti (consid. 7).
Obbligo di rilasciare una dichiarazione delle emissioni conformemente all'art. 12 OIAt rispettivamente di allestire una previsione delle immissioni secondo l'art. 28 OIAt (consid. 8).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 21 cpv. 2 LPT, art. 12 OIAt, art. 28 OIAt