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Regesto

Art. 3, 6, 152, 167 CP; estradizione.
1. La violazione del principio della specialità va fatto valere con il ricorso per cassazione. L'imputato che ha consentito alla propria estradizione senza condizioni da uno Stato estero alla Svizzera non può impugnare la sua condanna in Svizzera invocando la violazione del principio della specialità (consid. 2).
2. È insolvente ai sensi dell'art. 167 CP la società anonima i cui attivi non coprono più le pretese dei creditori della società. La copertura deve riferirsi anche ai crediti che, pur non essendo ancora esigibili, lo diverranno con ogni probabilità in un futuro prossimo (consid. 3).
3. Chi utilizza in modo continuo per una corrispondenza, il cui contenuto varia di volta in volta, carta con un'intestazione non corrispondente al vero, non procede ad una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 152 CP (consid. 5).
4. La partecipazione di cui l'agente si rende colpevole in Svizzera (istigazione) ad un reato principale avvenuto all'estero (falsità in certificati) è considerata commessa all'estero. Il partecipante può pertanto essere perseguito in Svizzera soltanto se egli è punibile secondo il diritto svizzero (nella fattispecie, in virtù dell'art. 6 n. 1 CP) per atti commessi all'estero (consid. 7).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 167 CP, art. 152 CP, art. 6 n. 1 CP