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Regesto

Modo di rimediare all'inconveniente risultante, per il debitore escusso indebitamente, dalla pubblicità del registro delle esecuzioni (art. 8a LEF).
Quando l'esecuzione rimane nello stadio dell'intervenuta opposizione senza che il creditore ne domandi il rigetto o introduca un'azione di riconoscimento del debito, il debitore indebitamente escusso non può sollecitare l'ufficio di esecuzione di impartire al creditore un termine di perenzione per agire. Egli dispone, in assenza dell'azione dell'art. 85a LEF, dell'azione generale di accertamento dell'inesistenza del credito, la cui sentenza, se constata la nullità dell'esecuzione, permette di impedire la comunicazione di quest'ultima a terzi sulla base dell'art. 8a cpv. 3 lett. a LEF.

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 8a LEF, art. 85a LEF, art. 8a cpv. 3 lett. a LEF