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Regesto

Diritto della comunione dei comproprietari per piani di costituire un'ipoteca per garantire il proprio diritto ai contributi nei confronti dei comproprietari per piani (art. 712i CC).
1. Il diritto della comunione dei comproprietari di costituire un'ipoteca legale per garantire il proprio diritto ai contributi decorsi negli ultimi tre anni dà luogo ad un'obbligazione reale (consid. 1).
2. Se il credito della comunione non è coperto in occasione della realizzazione forzata di una quota, il diritto di costituire un'ipoteca legale si estingue e, malgrado la sua natura reale, non può più essere fatto valere nei confronti del deliberatario della quota (consid. 2).
3. Lo stesso vale laddove l'ipoteca non sia ancora stata iscritta e non sia perciò stata considerata in occasione della realizzazione forzata. Quando si faccia luogo alla realizzazione forzata di una quota, la comunione deve quindi sempre far valere il proprio diritto se non intende perderlo (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 712i CC