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Regesto

Art. 51 cpv. 1 LPP (in vigore dal 1° aprile 2004); art. 52 cpv. 1 e art. 56a cpv. 1 LPP (nella loro versione in vigore fino a fine 2011); art. 49a cpv. 1 OPP 2 (nella versione in vigore fino a fine 2008); art. 759 cpv. 1 CO; responsabilità del consiglio di fondazione.
La responsabilità diretta del consiglio di fondazione, dal momento della sua costituzione quale organo, richiede che ogni membro del consiglio di fondazione debba impegnarsi per avere un quadro sufficientemente completo dell'istituto prima di assumerne il mandato (consid. 6.1).
Il dovere di diligenza si determina non secondo conoscenze specialistiche ma secondo criteri oggettivi (consid. 6.1).
La responsabilità non delegabile per la strategia d'investimento incombe al consiglio di fondazione nella sua totalità. Doveri degli altri membri del consiglio di fondazione in caso di delega dell'attuazione della strategia d'investimento a un membro del consiglio di fondazione (consid. 6.2.3).
Sapere se la solidarietà differenziata nel senso dell'art. 759 cpv. 1 CO debba valere anche per l'obbligo di risarcimento del danno nell'ambito della previdenza professionale, è questione che può rimanere aperta (consid. 9.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 759 cpv. 1 CO, Art. 51 cpv. 1 LPP, art. 52 cpv. 1 e art. 56a cpv. 1 LPP, art. 49a cpv. 1 OPP 2