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Regesto

Art. 125 cpv. 2 CP; obbligo di garantire la sicurezza della circolazione sulle piste da sci.
1. Un pilone di una sciovia, i cui elementi presentano spigoli vivi, che si trova in prossimità immediata di una pista preparata e verso il quale tende il pendio, costituisce una fonte di pericoli che occorre prevenire (consid. 2).
2. La collocazione di un'imbottitura intorno a tale pilone rappresenta una misura di prevenzione che può essere ragionevolmente pretesa (consid. 2 in fine).
3. La caduta di uno sciatore che batte la nuca sul suolo e scivola poi in stato d'incoscienza lungo il ripido pendio non è un evento talmente fuori dell'ordinario da non poter essere previsto quale rischio possibile (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 125 cpv. 2 CP