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Regesto

Danno cagionato dalla procrastinazione della pronuncia di fallimento; esigenze poste all'onere di allegazione e prescrizione relativa (art. 42 cpv. 2, art. 725 cpv. 2, art. 729b cpv. 2, art. 754, 755 e 760 cpv. 1 CO).
Ai fini della determinazione del danno cagionato dalla procrastinazione della pronuncia di fallimento vanno paragonati il patrimonio al momento in cui il fallimento avrebbe dovuto venir dichiarato e il patrimonio al momento dell'effettiva apertura. Rilevanti sono i valori di liquidazione, mentre quelli di esercizio non vengono considerati. Per sostanziare il danno, che non viene motivato con una diminuzione degli attivi bensì con un aumento dell'indebitamento, non è indispensabile fornire dati precisi sui valori di liquidazione. Se sono adempiuti i requisiti per una stima del danno giusta l'art. 42 cpv. 2 CO, il Tribunale è tenuto a effettuarla, anche qualora le parti non si siano richiamate a questa disposizione (consid. 3).
Momento nel quale inizia a decorrere la prescrizione relativa nei confronti dei creditori del fallimento, che fanno valere il danno della comunione dei creditori, per pretese fondate sulla responsabilità secondo il diritto della società anonima (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 754, 755 e 760 cpv. 1 CO, art. 42 cpv. 2 CO