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Regesto

Ricorso per riforma. Insufficiente motivazione delle conclusioni? (art. 55 lett. c OG) (consid. 1).
Responsabilità civile delle imprese ferroviarie. Scontro fra un treno e un automobile a un passaggio a livello provvisto di segnali a luce intermittente.
1. La colpa di un terzo o quella della vittima libera l'impresa ferroviaria dalla responsabilità quando costituisce - per essa sola o unitamente al rischio inerente dell'automobile implicato nell'infortunio - l'unica causa adeguata dell'infortunio (art. 1 LResp. C). Quando sono adempiuti questi presupposti? Non occorre che, secondo le umane esperienze, il comportamento colposo del terzo o della vittima non possa essere stato in alcun modo prevedibile (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 2).
2. Colpa del conducente dell'automobile che si appresta a traversare i binari, senza rallentare e senza preoccuparsi dei segnali luminosi funzionanti normalmente e ben visibili, e del detentore, seduto al suo fianco che, pur riconoscendo il pericolo, non l'avverte. È scusabile un automobilista straniero che non conosce il significato dei segnali a luce intermittente?
(consid. 3, 4).
3. È imputabile una colpa causale all'impresa ferroviaria che non ha fatto istallare mezze barriere, non ha prescritto al macchinista un segnale acustico, ha permesso nel luogo dell'infortuniouna velocità oraria di 75 km e non ha rimosso un ostacolo disturbante la visibilità? Aumento di rischi inerenti all'esercizio? (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 1 LResp