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Regesto

Art. 320 cpv. 2 CO; collaborazione di un coniuge all'attività professionale dell'altro.
Se, per circostanze particolari, gli sforzi del coniuge che collabora all'attività professionale dell'altro, non trovano una compensazione sufficiente in un tenore di vita più elevato, come pure nei diritti spettantigli in caso di liquidazione del regime matrimoniale dei beni e nelle sue aspettative successorie, tale collaborazione va retribuita nella misura in cui ecceda i limiti dell'obbligo coniugale di assistenza (consid. 2b).
Applicazione di questo principio alla collaborazione prestata dalla moglie nella società anonima gestita dal marito (consid. 2c, bb).
Determinazione del compenso, tenuto conto del valore prestato dalla moglie e dei vantaggi vincolati a tale attività (consid. 2d).

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Referenzen

Artikel: Art. 320 cpv. 2 CO