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Regesto

Art. 16, 22 e 24 LPT; conformità alla destinazione di una zona agricola di una casa d'abitazione, nel caso di un'azienda agricola ai sensi dell'art. 7 LDFR.
1. Principi concernenti la conformità di abitazioni alla destinazione della zona agricola (consid. 3b; conferma della giurisprudenza).
2. Nell'applicazione degli art. 16 e 24 LPT si può tenere conto della nozione di azienda agricola indicata all'art. 7 LDFR, sintanto che ciò è compatibile con gli scopi della pianificazione contenuti nell'art. 22quater Cost. e nella LPT (consid. 5c).
3. Una casa di abitazione per una piccola azienda agricola può essere ritenuta conforme alla destinazione di una zona agricola quando
- il tipo di sfruttamento esige la presenza continua della famiglia del gerente,
- l'agricoltura legata allo sfruttamento del suolo costituisce, a lungo termine, un importante mezzo di sussistenza e
- la gestione dell'azienda non può essere effettuata da una zona edificabile o da un villaggio situati nelle vicinanze (consid. 5d-f).
Nel valutare la conformità alla zona va inoltre tenuto conto della situazione locale così come di ulteriori considerazioni (consid. 5f). Rinvio al divieto di divisione materiale e di frazionamento giusta l'art. 58 LDFR (consid. 5g).

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Referenzen

Artikel: Art. 16, 22 e 24 LPT, art. 7 LDFR, art. 22quater Cost., art. 58 LDFR