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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; espropriazione materiale; istituzione di zone di protezione cantonali.
1. Riepilogo dei principi giurisprudenziali relativi all'espropriazione materiale; l'istituzione di zone giusta gli art. 14 segg. LPT in esecuzione del mandato costituzionale di pianificare il territorio (art. 22quater Cost.) concreta la garanzia della proprietà (art. 22ter Cost.; consid. 2).
2. Esigenze poste dal diritto federale ai piani di zona; rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile (consid. 3).
3. Una particella che, considerata di per sé, è edificabile, non è tuttavia atta alla costruzione quando l'urbanizzazione completa del quartiere e le misure necessarie alla lottizzazione fanno difetto (consid. 4a). Nozione di terreni già edificati in larga misura (consid. 4b).
4. Nessun diritto al mantenimento di una zona edificabile istituita in base al diritto previgente,
- quando un comune ha omesso di ridurre la zona edificabile conformemente al diritto federale (consid. 4c, aa);
- quando i primi progetti di piano non prevedono ancora l'inclusione di una particella in un perimetro protetto (consid. 4c, aa); portata di considerazioni fiscali (consid. 4c, bb) e di dichiarazioni favorevoli all'espropriazione nell'ambito del dibattito parlamentare concernente l'istituzione di una zona di protezione (consid. 4c, cc).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT, art. 22quater Cost., art. 22ter Cost.