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Regesto

Perenzione del diritto di chiedere il pignoramento (art. 88 cpv. 2 LEF) e la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2 LEF).
1. Fintantoché non sia scaduto il termine previsto dall'art. 166 cpv. 2 LEF, l'ufficio delle esecuzioni è tenuto a notificare, a richiesta del creditore, la comminatoria di fallimento; incombe al giudice di determinare se la successiva domanda di fallimento sia stata presentata tempestivamente (consid. 2).
2. Il termine perentorio per chiedere il pignoramento o la dichiarazione di fallimento rimane sospeso fino a che il creditore abbia la possibilità di chiedere un atto autentico che attesti il carattere definitivo ed esecutivo del giudizio di rigetto dell'opposizione (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 166 cpv. 2 LEF, art. 88 cpv. 2 LEF