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Regesto

Art. 284 PPF, 76 num. 2 e 110 cpv. 2 LD, 124 cpv. 1 OE della LD.
1. Prescrizione di contravvenzioni a leggi fiscali della Confederazione secondo l'art. 284 PPF. Il termine di prescrizione dell'azione penale è sospeso durante la procedura per la determinazione del dazio, anche per le infrazioni dei divieti di cui all'art. 76 num. 2 LD, in ogni caso quando il divieto è stabilito in una determinata voce della tariffa doganale (consid. 2 al 5).
2. Il ricorso interposto "per" tutte le altre persone che hanno il diritto di ricorrere ha segnatamente per effetto di sospendere la prescrizione dell'azione penale (consid. 6).
3. Riconoscibilità, per le autorità doganali, della falsità di una dichiarazione (consid. 7).