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Regesto

Art. 4 Cost., art.6 n. 1 e 2 CEDU.
1. Nella misura in cui una sentenza del Tribunale superiore del cantone di Zurigo sia impugnabile con ricorso per cassazione cantonale, il ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale per violazione dell'art. 4 Cost. (valutazione arbitraria delle prove, violazione dei diritti di parte e del principio in dubio pro reo) è proponibile soltanto contro la decisione della Corte di cassazione zurighese (consid. 2a). Lo stesso vale, in linea di principio, per le censure fondate sulla violazione dell'art. 6 n. 1 e 2 CEDU (consid. 2b).
2. L'art. 6 n. 1 CEDU non è applicabile alla procedura istruttoria (consid. 2b).
3. Interpretazione del § 14 del codice di procedura penale zurighese (presenza del difensore d'ufficio all'audizione di testi e di periti nella procedura istruttoria) (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 Cost., art.6 n. 1 e 2 CEDU, art. 6 n. 1 CEDU, § 14 del