Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 129 cpv. 1 lett. b OG: Controversia in tema di tariffe. Non è decisione concernente tariffe ai sensi dell'art. 129 cpv. 1 lett. b OG il giudizio mediante il quale un tribunale arbitrale cantonale, giusta l'art. 25 LAMI, statuisce in modo astratto sull'applicazione generale di una clausola di indicizzazione di una convenzione tra casse malati e medici, con riferimento al Decreto federale urgente concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1991. Proponibile contro tale giudizio è il ricorso di diritto amministrativo (consid. 2).
Art. 25 cpv. 1 LAMI: Esame dei presupposti di ricevibilità nella procedura arbitrale.
- La federazione dei medici e quella delle casse malati hanno veste attiva e passiva in un procedimento davanti al tribunale arbitrale inteso ad accertare l'applicabilità di una clausola di indicizzazione di una convenzione tariffale conclusa tra le due federazioni (consid. 4).
- Tale controversia è contestazione in tema di tariffa ai sensi degli art. 16 e 22 cpv. 1 LAMI, pertanto il tribunale arbitrale è competente a statuire ratione materiae (consid. 5).
Art. 1 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a del Decreto federale urgente concernente provvedimenti temporanei contro l'aumento dei costi nell'assicurazione contro le malattie del 13 dicembre 1991. Tale decreto non è applicabile a convenzioni tariffali già approvate dai governi cantonali, prima della sua entrata in vigore il 14 dicembre 1991 (consid. 6).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 129 cpv. 1 lett. b OG, art. 25 LAMI, Art. 25 cpv. 1 LAMI, art. 16 e 22 cpv. 1 LAMI