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Regesto

Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 Cost., art. 11 cpv. 1 LAID; aliquota d'imposta turgoviese; splitting parziale; onere fiscale delle persone sole rispetto alle persone coniugate.
Disposizioni e principi di diritto costituzionale per confrontare l'onere fiscale di contribuenti in situazioni economiche differenti (consid. 2).
A tal scopo devono essere presi in considerazione tutti i fattori che incidono sull'onere fiscale, anche le deduzioni sociali e le franchigie (consid. 3).
La nuova aliquota della legge tributaria del Canton Turgovia prevede un splitting parziale per i coniugi (fattore di splitting 1,9). Ai fini del confronto fra l'onere fiscale di una persona sola e quello di una coppia, si deve aumentare il reddito della persona sola di un determinato fattore, in modo da garantire lo stesso tenore di vita anche a due persone. A questo riguardo tutte le statistiche dimostrano che il reddito di una coppia deve ammontare in media a circa 1,4 volte il reddito di una persona sola (consid. 4.4).
Per una persona sola come la ricorrente, il cui reddito imponibile ammonta a fr. 41'000.-, l'imposta corrisponde a circa il triplo di quella di una coppia con lo stesso reddito globale. Per contro, la proporzione è equa rispetto a una coppia che dispone di 1,4 volte il reddito della ricorrente (consid. 4.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 8 cpv. 1, art. 127 cpv. 2 Cost., art. 11 cpv. 1 LAID