Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 191 Cost., art. 11 cpv. 1 e art. 73 cpv. 1 e 3 LAID; parità di trattamento tariffaria tra famiglie monoparentali e famiglie con due genitori; imposizione di una madre con figlio che vive in concubinato.
Conclusioni ammissibili e potere di cognizione del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo secondo l'art. 73 LAID (consid. 1).
L'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID, secondo cui alle famiglie monoparentali va accordata la stessa riduzione tariffaria concessa alle persone coniugate, viola il principio dell'imposizione in base alla capacità contributiva e lede la competenza tariffaria dei cantoni. La situazione non può essere corretta mediante un'interpretazione conforme alla costituzione, visto il chiaro tenore della norma e l'inequivocabile volontà del legislatore storico. Malgrado la sua accertata incostituzionalità, la norma va comunque applicata (cfr. anche DTF 131 II 697; consid. 4).
L'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID trova applicazione anche nel caso di coppie di concubini con figli (consid. 5). La restrizione del § 43 cpv. 2 della legge tributaria argoviese, secondo cui la tariffa B più favorevole si applica alle persone non coniugate con figli soltanto se esse vivono da sole con i figli, risulta pertanto contraria all'art. 11 cpv. 1 seconda frase LAID ed è quindi inapplicabile (consid. 2, 3 e 5).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 131 II 697

Artikel: Art. 191 Cost., art. 73 cpv. 1 e 3 LAID, art. 73 LAID