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Regesto

Responsabilità dello Stato per l'attività dei medici ospedalieri (art. 61 CO; legge sulla responsabilità del Cantone di Zurigo, del 14 settembre 1969).
1. L'assistenza medica prestata negli ospedali pubblici da medici che agiscono nella loro qualità ufficiale costituisce un'attività statale effettuata in virtù di un potere pubblico, e non l'esercizio di un'industria ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 CO (consid. 3a).
2. Applicabilità della legge cantonale sulla responsabilità all'attività ufficiale dei medici ospedalieri (consid. 4).
3. Assistenza medica prestata a pazienti privati; delimitazione tra l'attività ufficiale dei medici ospedalieri e l'attività privata del primario (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 61 CO, art. 61 cpv. 2 CO