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Regesto

Cessione ai sensi dell'art. 260 LEF.
Il creditore cessionario ha, in base alla cessione, il diritto, ma non il dovere, di subentrare in luogo della massa in un processo di cui è parte il debitore fallito. Il diritto federale stabilisce soltanto che la partecipazione al processo non ha luogo già in virtù del rilascio dell'atto di cessione o della comunicazione della cessione al tribunale. Per sapere se il creditore cessionario sia effettivamente subentrato nel processo è determinante il diritto cantonale di procedura (consid. 3).
Subentrando nel processo il creditore cessionario assume, secondo il diritto federale, tutti i rischi della causa (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 260 LEF