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Regesto a

Art. 91 cpv. 2 CPP; art. 48 LTF; prova, mediante una videoregistrazione, del rispetto del termine ricorsuale.
Si presume che la data di impostazione di un atto procedurale coincida con quella del timbro postale. La parte che intende invalidare questa presunzione deve indicare all'autorità competente spontaneamente - e prima della scadenza del termine ricorsuale - di aver rispettato il termine, presentando le prove dell'impostazione dell'atto in tempo utile o, quanto meno, designandole nel ricorso, nei suoi allegati o ancora sulla busta. In assenza di indizi di una sospetta manipolazione della videoregistrazione, un filmato audiovisivo ritraente l'impostazione dell'atto ricorsuale nella cassetta postale pubblica a una data determinata è idoneo a invalidare la presunzione del timbro postale (consid. 3).

Regesto b

Art. 417 CPP; art. 66 cpv. 3 LTF; possibilità di accollare le spese a chi le ha causate inutilmente.
L'assunzione delle prove fornite in tempo utile, necessaria per determinare se un atto procedurale è effettivamente stato imbucato alla data addotta da una parte, segnatamente l'interrogatorio di testimoni che hanno assistito alla sua impostazione in una cassetta postale pubblica o la visione di un filmato ritenuto immortalare tale impostazione, è suscettibile di cagionare delle spese giudiziarie supplementari. In linea di principio si dovrebbe considerare che tali spese siano state causate inutilmente e, per tale motivo, esse dovrebbero essere poste a carico di chi le ha provocate, per esempio dell'avvocato che ha agito in modo da creare una presunzione di tardività del ricorso (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 91 cpv. 2 CPP, art. 48 LTF, Art. 417 CPP, art. 66 cpv. 3 LTF