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Regesto

Art. 323b cpv. 3 CO; garanzia del salario; piano di compartecipazione agli utili.
Somme di denaro stanziate dalla datrice di lavoro per l'acquisto di azioni proprie da consegnare al dipendente una volta trascorso il periodo di blocco, fissato ogni volta in tre anni, a condizione che alla scadenza di tale periodo egli sia ancora alle dipendenze dell'impresa. Rifiuto della datrice di lavoro di rimettere al lavoratore che ha disdetto il rapporto di lavoro i titoli in dotazione che non sono ancora scaduti. Considerato il fatto che queste somme costituivano una retribuzione distinta dal salario e di secondaria importanza, le modalità di consegna previste dal piano di compartecipazione agli utili risultano compatibili con l'art. 323b cpv. 3 CO.

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Referenzen

Artikel: Art. 323b cpv. 3 CO