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Regesto

Vigilanza amministrativa del Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTF); competenza di vigilanza, ritardata giustizia, precisazione della prassi in materia di vigilanza.
In caso di denegata o ritardata giustizia, il Tribunale federale interviene quale autorità di sorveglianza amministrativa unicamente se è stato constatato un problema strutturale di natura organizzativa o amministrativa (consid. 3.3). L'autorità di sorveglianza può eventualmente intervenire d'ufficio quando ottiene conoscenza di fatti che indicano come sufficientemente probabile l'esistenza di un possibile problema ai fini della sorveglianza necessitante dei chiarimenti (consid. 3.5).
Per le procedure che soggiacciono a brevi termini legali d'evasione devono essere approntati dei meccanismi che permettono una rapida presa di decisione. Una procedura della durata di 23 mesi a far tempo dalla conclusione della procedura d'istruzione e dalla redazione del progetto di sentenza appare inadeguata e rappresenta un problema strutturale di natura organizzativa in relazione al quale la Commissione amministrativa del Tribunal federale può esercitare la propria competenza di vigilanza (consid 3.8).

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Referenzen

Artikel: art. 1 cpv. 2 LTF