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Regesto

Demolizione illegale di una casa unifamiliare degna di protezione; prescrizione del diritto di ordinare la confisca in caso di contravvenzioni; calcolo del risarcimento equivalente; art. 26 e 36 cpv. 3 Cost.; art. 97 cpv. 3, art. 70 seg. e 109 CP.
Prescrizione del diritto di ordinare la confisca in caso di contravvenzioni (consid. 1).
Applicazione del principio lordo o netto nell'ambito della determinazione di un risarcimento equivalente (riepilogo e conferma della giurisprudenza; consid. 6.3.3). Potere cognitivo del Tribunale federale in materia di risarcimenti equivalenti pronunciati in applicazione del diritto cantonale (consid. 6.4). Il ricorrente ha fatto demolire la casa unifamiliare, sapendo del rifiuto di stralciare l'oggetto dall'inventario comunale dei beni culturali protetti, per poter edificare al suo posto uno stabile di reddito. In simili circostanze non appare arbitrario né sproporzionato non dedurre i costi di demolizione, ovvero dell'infrazione vera e propria, e il valore dell'edificio demolito nell'ambito del calcolo del risarcimento equivalente. È irrilevante che al momento della decisione di confisca non fosse ancora stato accertato con assoluta certezza se il progetto immobiliare con un grado di utilizzazione maggiore potesse essere effettivamente realizzato (consid. 6.5). Determinazione del valore venale di un fondo non edificato in base al metodo di classificazione secondo la situazione (consid. 6.6).

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Referenzen

Artikel: art. 26 e 36 cpv. 3 Cost.