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Regesto

Art. 8 CEDU; art. 25bis par. 2 CDI CH-ES; cap. IV par. 5 e 6 del Protocollo alla CDI CH-ES; art. 13 e art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 3 lett. a, art. 14 e 19 cpv. 2 LAAF; art. 48 PA; assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; diritto di terzi a essere informati dell'esistenza di una procedura; principio di specialità; diritto all'autodeterminazione informativa.
Portata delle garanzie procedurali di terzi, non toccati da una procedura amministrativa internazionale in materia fiscale, ma i cui nomi appaiono nella procedura (consid. 6).
Qualità per ricorrere di queste persone (consid. 7.1). Secondo l'art. 14 cpv. 2 LAAF, l'AFC è tenuta a informare dell'esistenza di una procedura d'assistenza amministrativa le persone non toccate dalla citata procedura, ma il cui nome appare nella documentazione destinata a essere trasmessa, solo se la loro qualità per ricorrere ai sensi dell'art. 19 cpv. 2 LAAF emerge in maniera evidente dal dossier. Il diritto all'autodeterminazione informativa che risulta dagli art. 8 CEDU e 13 Cost. può essere tutelato efficacemente attraverso un'altra via di ricorso (consid. 7.2 e 7.4). Giustificazioni a questa limitazione del dovere d'informazione (consid. 7.3). La prassi dell'AFC che conferisce qualità di parte alle persone che si annunciano ad essa per domandare la censura delle informazioni che le concernono va condivisa (consid. 7.3.3).

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