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Regesto

Art. 29 seg. CPP, art. 92 e 93 cpv. 1 lett. a LTF; questione di ammissibilità nel caso di disgiunzione di procedimenti penali.
Descrizione della precedente, non uniforme, giurisprudenza in materia (consid. 1.2). Nell'ambito della disgiunzione dei procedimenti, l'art. 92 CPP si applica soltanto se, nel singolo caso concreto, la questione della disgiunzione dei procedimenti coincide eccezionalmente con quella della competenza (consid. 1.3.1). Poiché la disgiunzione dei procedimenti può comportare pregiudizi procedurali rilevanti (perdita della qualità di parte) e in considerazione della prassi del Tribunale federale relativa all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, conviene non rinviare l'imputato in caso di disgiunzione dei procedimenti (rispettivamente di rifiuto di congiungerli) all'impugnabilità della decisione finale, ma ammettere di principio la minaccia di un pregiudizio irreparabile ai sensi di questa disposizione (consid. 1.3.2-1.3.5). Il ricorrente deve dimostrare in modo convincente che questa condizione è adempiuta nel caso concreto (consid. 1.4).

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Referenzen

Artikel: art. 92 e 93 cpv. 1 lett. a LTF, art. 92 CPP