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Regesto

Art. 52 e 56a LPP (entrambi in vigore fino al 31 dicembre 2004), art. 71 LPP, responsabilità dell'organo di controllo per investimenti presso il datore di lavoro.
Gli investimenti dell'istituto di previdenza presso la società fondatrice sono in linea di principio un rischio. Agli inizi degli anni 1990, le esigenze in ambito di solvibilità della società fondatrice erano valutate con meno rigore, ma comprendevano per lo meno una verifica della situazione economica della società datrice di lavoro (consid. 5.2).
Quando l'organo di revisione - nel quadro di un'indicazione fornita a margine del suo ruolo di organo di controllo - reputa conforme alla legge l'acquisto di azioni della società fondatrice, poiché il prezzo d'acquisto sensibilmente inferiore a quello pagato è stato comunicato dagli organi (condannati penalmente in seguito) della società fondatrice, una sua responsabilità è esclusa per assenza di nesso di causalità adeguato, anche nell'ipotesi in cui una violazione dei propri obblighi dovesse essere ammessa (consid. 5).
Se la colpa dell'organo di revisione nell'ambito dell'elaborazione di rapporti dell'organo di controllo è relegata a tal punto in secondo piano rispetto agli atti criminali degli organi di fondazione da rendere interrotto un nesso di causalità, la responsabilità è esclusa (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 52 e 56a LPP, art. 71 LPP