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Regesto

Ipoteca.
1. La costituzione di un pegno per un numero indeterminato di crediti futuri viola i diritti della personalità e non è pertanto valida (consid. 2).
2. Un'ipoteca relativa a un credito non può, mediante semplice cessione di tale credito, essere estesa ad altro credito di cui il cessionario già disponeva al momento della cessione. Per conseguire questo effetto occorre in ogni caso che sia stipulato con atto pubblico un nuovo contratto di costituzione di pegno immobiliare (consid. 3).
3. L'iscrizione nel registro dei creditori non comporta gli effetti di un'iscrizione nel registro fondiario (consid. 4).