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Regesto

Riserva di proprietà; fallimento dell'acquirente.
1. Non è ammissibile chiedere per la prima volta davanti al Tribunale federale (art. 55 cpv. 1 lett. b OG) la restituzione degli acconti versati, sotto deduzione di un'equa mercede per il nolo e di un'indennità per il deprezzamento (art. 716 CC) (consid. 1).
2. Una riserva di proprietà costituita validamente all'estero (in Germania) senza una forma speciale e che riguarda oggetti trasferiti in Svizzera, ove l'acquirente è domiciliato, sarà riconosciuta in Svizzera solo se è stata iscritta, giusta l'art. 715 CC, nell'apposito registro del luogo di domicilio dell'acquirente (consid. 2 a).
È il diritto svizzero che determina le condizioni alle quali beni venduti sotto riserva di proprietà e che si trovano in Svizzera possono essere rivendicati in un fallimento aperto in Svizzera (consid. 2 b).
3. Termine per proporre l'azione di rivendicazione assegnato all'alienante che, nel fallimento dell'acquirente, chiede la restituzionedegli oggetti venduti sotto riserva di proprietà (art. 242 cpv. 2 LEF) (consid. 3).
4. L'iscrizione di una riserva di proprietà nel registro non pregiudica la questione della sua validità (consid. 4).
5. Una riserva di proprietà pattuita prima della consegna della cosa venduta può ancora, di massima, essere iscritta dopo tale consegna. L'iscrizione hal'effetto che la proprietà, già trasferita all'acquirente con la consegna, ripassa all'alienante. Iscrizione su richiesta unilaterale dell'alienante (art. 4 cpv. 1 e 4 RIPP) (consid. 5).
6. Una riserva di proprietà iscritta solo dopo l'apertura delfallimento dell'acquirente è inoperante in questo fallimento (art. 197, 204 LEF; art. 715 CC) (consid. 6, 7).

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Referenzen

Artikel: art. 715 CC, art. 55 cpv. 1 lett. b OG, art. 716 CC, art. 242 cpv. 2 LEF mehr...