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Regesto

Liquidazione della massa nel concordato con abbandono dell'attivo.
Gli art. 68 ss RFF e 74 ss RUF sono applicabili analogicamente anche nel procedimento di liquidazione dei beni immobili appartenenti alla massa del concordato con abbandono dell'attivo. Tuttavia, quando non vi ostino interessi di terzi e con l'accordo di tutti gli interessati, possono essere adottate delle soluzioni più semplici e più conformi agli interessi dall'acquirente. In concreto: trasmissione a quest'ultimo di cartelle ipotecarie istituite dal debitore (consid. 1).
Art. 842 ss CC.
Portata dell'indicazione del nome del debitore sulle cartelle ipotecarie. Gli ufficiali dei registri non sono tenuti ad accogliere la richiesta di sostituire, come debitore, il nome dell'acquirente a quello del precedente proprietario (consid. 2).