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Regesto

1. Art. 144 CP; ricettazione di denaro risultante da un cambio, confusione.
La ricettazione può avere per oggetto denaro acquistato mediante un reato e cambiato in biglietti o monete della stessa valuta, non invece quando detto denaro sia stato cambiato in una valuta straniera (consid. 3).
Ove l'autore del primo reato mescoli il denaro acquistato delittuosamente con il proprio denaro, è possibile la ricettazione sulla somma acquistata illecitamente qualora il ricettatore abbia ritenuto di ricevere del denaro proveniente da un accrescimento patrimoniale conseguito mediante un reato. Sotto il profilo soggettivo, una dichiarazione di colpevolezza riferita all'art. 144 CP presuppone la certezza che l'autore abbia accettato l'idea che si trattava di denaro proveniente da un reato.
2. Art. 58 segg. CP; art. 44 LEF; § 68 cpv. 2 CPP/BS; confisca, sequestro.
Sono contrarie al diritto federale le disposizioni del diritto cantonale sulla confisca o sul sequestro a favore dell'insieme dei creditori o di taluni di essi (consid. 8c/aa e bb).
Modo di procedere allorquando, al momento della revoca del sequestro penale, sia litigioso a chi spetti valore patrimoniale oggetto del sequestro (consid. 8c/cc).

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Referenzen

Artikel: Art. 144 CP, art. 44 LEF, § 68 cpv. 2 CPP