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Regesto

Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione; decisione incidentale che sospende l'esame di un ricorso.
La sospensione della procedura di ricorso introdotta dinanzi all'autorità indipendente non risulta ingiustificata quando una procedura civile è tuttora pendente e che quest'ultima assicura già una protezione sufficiente all'interessato, il quale non sembra essere minacciato nei suoi interessi privati in particolare da un'ulteriore diffusione dell'emissione litigiosa (consid. 2).