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Regesto

Art. 85 lett. a, art. 88 OG; legittimazione di un partito politico ad impugnare un diniego parziale di approvazione e una modifica da parte dell'autorità di vigilanza di un regolamento comunale per la protezione contro il rumore.
1. Il ricorrente non è legittimato a proporre ricorso per violazione dei suoi diritti costituzionali, dato che egli agisce unicamente per salvaguardare interessi pubblici (consid. 1).
2. È pure inammissibile il ricorso per violazione del diritto di voto poiché la questione se l'autorità cantonale di vigilanza possa negare in parte l'approvazione di un progetto comunale e se possa modificarlo non concerne, con riserva di eccezioni non date nella fattispecie, i diritti politici (consid. 2).
3. Non essendo legittimato a proporre ricorso di diritto pubblico in base all'art. 85 lett. a OG né in base all'art. 88 OG, il ricorrente non può neppure sollevare a titolo pregiudiziale od accessorio la censura di violazione dell'autonomia comunale (consid. 3). Indipendentemente dall'assenza della sua legittimazione ricorsuale nel merito, egli può, per converso, dolersi della violazione dei diritti di parte riconosciutigli dal diritto cantonale di procedura (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 85 lett. a, art. 88 OG, art. 88 OG