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Regesto

Art. 1 e 5 dell'ordinanza federale 19 luglio 1960 concernente lo sdoganamento di veicoli stradali.
1. Ha diritto allo sdoganamento intermedio del veicolo, in franchigia e senza documenti doganali, solo chi lo importa temporaneamente e per usarlo in proprio. Nozione di "bisogni propri" nel senso dell'art. 1 cpv. 1 dell'anzidetta ordinanza (consid. 2).
2. Chi importa dei veicoli per proporli in vendita deve sdoganarli al confine a meno che adempia le condizioni dello sdoganamento intermedio con carta di passo (consid. 3).
3. Nozione di partecipazione ad una contravenzione doganale (consid. 4).