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Regesto

1. Art. 991 lett. c OG e 103 cpv. 3 RRF. Qualità per ricorrere dell'amministratore dell'eredità contro la decisione dell'autorità cantonale di vigilanza sul registro fondiario, che rifiuta l'iscrizione di una vendita di beni appartenenti alla massa ereditaria (consid. 1).
2. Art. 554 num. 1 e 3 CC. Competenze dell'amministratore dell'eredità. Di massima, questi non è autorizzato a vendere fondi appartenenti alla massa, se tale provvedimento non è destinato a mantenere integro l'asse successorale (consid. 2 e 3).
3. Potere dell'ufficiale del registro fondiario di indagare se l'amminisstratore sia autorizzato a vendere beni immobili appartenenti alla massa ereditaria (consid. 4).