Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 1 e 2 cpv. 2 dell'ordinanza 16 aprile 1947 su le liquidazioni ed operazioni analoghe.
1. I "vantaggi" offerti possono consistere in un ribasso del prezzo, in un supplemento di merce o ancora in un premio, vale a dire un'altra merce o prestazione.
2. Non costituisce un premio l'oggetto offerto indipendentemente da ogni acquisto, nè l'oggetto di poco valore dato, a titolo di "réclame", in più della cosa venduta.
3. Per applicare questi principi, occorre ricercare unicamente quale impressione d'insieme l'annuncio ha destato nel lettore medio.