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Regesto

Art. 5 e 15 LAINF; art. 24 cpv. 2 e art. 138 OAINF; adattamento del guadagno assicurato in caso di inizio ritardato della rendita nell'assicurazione facoltativa.
La differenza rilevante e durevole tra il guadagno assicurato convenuto al momento dell'insorgenza dell'infortunio e il reddito soggetto a contributi AVS, un passaggio dall'assicurazione contro gli infortuni facoltativa all'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria dopo avere ritrovato la piena capacità lavorativa e l'insorgenza del diritto alla rendita dopo oltre cinque anni dall'evento assicurato possono in casi eccezionali giustificare un adattamento del guadagno assicurato convenuto al momento dell'infortunio in applicazione per analogia dell'art. 24 cpv. 2 OAINF (modifica di giurisprudenza; consid. 9.3.8).

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Referenzen

Artikel: art. 24 cpv. 2 e art. 138 OAINF, Art. 5 e 15 LAINF