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Regesto

Art. 167 cpv. 1 e 2 LDIP; riconoscimento di un decreto straniero di fallimento, competenza.
Ammissibilità di un ricorso in materia civile contro una decisione concernente la competenza del giudice adito con una richiesta di riconoscimento di un fallimento straniero (consid. 1).
L'art. 167 cpv. 2 LDIP non impedisce al giudice adito in secondo luogo - la cui competenza è stabilita nel senso dell'art. 167 cpv. 1 LDIP - di statuire sulla richiesta di riconoscimento nonostante il fatto che sia stato adito un primo giudice la cui competenza è ancora litigiosa (consid. 4-4.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 167 cpv. 1 e 2 LDIP, art. 167 cpv. 2 LDIP, art. 167 cpv. 1 LDIP