Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto a

Art. 7 CPC; art. 74 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 lett. a LTF; art. 76 cpv. 1 seconda frase della Costituzione del Cantone Zurigo del 27 febbraio 2005; § 2 cpv. 2 lett. b della legge zurighese del 7 marzo 1993 sul Tribunale delle assicurazioni sociali; ammissibilità del ricorso in materia civile nell'ambito di controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal.
Poiché il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone Zurigo giudica le controversie derivanti dalle assicurazioni complementari all'assicurazione malattia sociale secondo la LAMal quale istanza cantonale unica nel senso dell'art. 7 CPC, il ricorso in materia civile contro le sue decisioni è ammissibile, secondo l'art. 74 cpv. 2 lett. b e l'art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, anche quando il valore di lite di fr. 30'000.- non è raggiunto (consid. 1).

Regesto b

Art. 20 cpv. 1-3, art. 21 cpv. 1 e 2 LCA; requisiti di una diffida secondo l'art. 20 cpv. 1 LCA.
Le conseguenze della mora secondo l'art. 20 seg. LCA (in particolare secondo l'art. 20 cpv. 3 e l'art. 21 cpv. 1 LCA) devono essere indicate in maniera esplicita, chiara e completa nella diffida all'assicurato (consid. 4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 7 CPC, art. 74 cpv. 2 lett. b e art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, art. 75 cpv. 2 lett. a LTF, art. 21 cpv. 1 e 2 LCA mehr...