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Regesto

Appuramento degli accessori di un fondo nella procedura di fallimento.
Gli accessori del fondo devono essere indicati nell'elenco degli oneri depositato con la graduatoria (art. 125 RFF), sotto riserva dell'azione di contestazione della graduatoria secondo l'art. 250 LEF. I punti che non sono stati regolati a questo stadio lo devono essere all'atto della realizzazione del fondo (nell'elenco degli oneri che deve essere depositato con le condizioni dell'incanto). Non è lecito impugnare queste decisioni dell'amministrazione del fallimento soltanto dopo il deposito dello stato di ripartizione fondato sulle stesse.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 125 RFF, art. 250 LEF