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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale; qualità di parte dello Stato richiedente.
Nell'ambito della procedura di assistenza giudiziaria (in concreto: procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale superiore), allo Stato richiedente non può essere riconosciuta qualità di parte quando la lite concerne la consegna di documenti bancari, vale a dire di informazioni inerenti alla sfera privata, che possono essere portati a conoscenza dello Stato richiedente soltanto dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria. Ciò vale anche quando lo Stato richiedente ha qualità di parte lesa ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 AIMP e nella procedura di assistenza giudiziaria debba essere decisa la questione della consegna di beni che presumibilmente gli sono stati sottratti in modo delittuoso.

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Referenzen

Artikel: art. 21 cpv. 2 AIMP