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Regesto

Realizzazione di fondi nel fallimento.
1. Le decisioni della seconda adunanza dei creditori possono essere impugnate per illegalità mediante reclamo. A questo riguardo, quali principi procedurali possono essere invocati? (consid. 3, introduzione).
2. Dell'applicazione dell'art. 128 RFF (consid. 3 a).
3. D'ordinario, la realizzazione dei fondi ha luogo, anche nel fallimento, mediante pubblico incanto. Di regola, i creditori possono procedere alla vendita a trattative private soltanto se la realizzazione come tale è ammissibile e se è stata fatta una determinata offerta di compera. La vendita a trattative private si giustifica solo se presumibilmente l'incanto non darebbe un provento più elevato e, pertanto, nessun creditore può esserne leso (consid. 3 b).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 128 RFF