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Regesto

Art. 56 cpv. 3 CP; art. 184 cpv. 1, 2 lett. a nonché lett. b, cpv. 3, art. 185 cpv. 1 e art. 187 cpv. 1 CPP; § 27 cpv. 2 dell'ordinanza zurighese del 1°/8 settembre 2010 sulle perizie psichiatriche e psicologiche nei procedimenti penali e civili; divieto di delega e principio della trasparenza in materia di perizie psichiatriche.
Se un determinato perito è incaricato di realizzare una perizia psichiatrica, egli è in linea di principio tenuto a svolgere personalmente il mandato (divieto di delega). Non è invece obbligato a effettuare personalmente tutte le attività necessarie all'elaborazione della perizia, ma può far capo ad ausiliari per compiti di secondaria importanza. Estensione e limiti dell'impiego ammissibile di ausiliari (consid. 4.2.3, 4.5.1 e 4.6).
Il ricorso ad ausiliari dev'essere menzionato in modo trasparente nella perizia. Da quest'ultima deve tra l'altro risultare come gli ausiliari sono stati concretamente impiegati e in che maniera la responsabilità del perito è garantita (consid. 4.2.4 e 4.5.2).
Il semplice impiego di ausiliari non necessita di una previa autorizzazione delle autorità penali. In caso di partecipazione diretta di ausiliari all'elaborazione della perizia, è tuttavia auspicabile che il perito ne informi prima l'autorità penale che gli ha assegnato il mandato, comunicando il loro nome, il genere e l'entità del loro contributo (consid. 4.5.2 e 4.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 56 cpv. 3 CP, art. 185 cpv. 1 e art. 187 cpv. 1 CPP