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Regesto

Art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 LAINF; art. 13 cpv. 1 OAINF: Infortunio sul tragitto di cui è vittima una persona che lavora a tempo parziale.
- È lasciata ulteriormente indecisa la questione relativa al modo di calcolare la durata di lavoro di una persona che presta la sua attività a tempo parziale ed è occupata in misura irregolare.
- L'esistenza di un infortunio sul tragitto va ammessa solo se lo spostamento è strettamente connesso con il lavoro. Tale relazione non viene meno a causa di una sosta o di un indugio di un'ora, prescindendo dai loro motivi. Ove siano dati motivi qualificati, la relazione non viene meno neppure se venga ecceduta tale durata.
Art. 7 cpv. 2 e art. 37 cpv. 2 LAINF; art. 31 e 69 lett. f della Convenzione OIL n. 102; art. 31 e 68 lett. f CESS: Riduzione delle prestazioni. Le norme di diritto internazionale che vietano una riduzione delle prestazioni non si applicano agli infortuni sul tragitto, neppure a quelli (considerati dall'art. 7 cpv. 2 LAINF come infortuni professionali) di cui sono vittime persone che lavorano a tempo parziale e che sono occupate meno di dodici ore per settimana (otto ore a partire dal 1o gennaio 2000).

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Referenzen

Artikel: Art. 7 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 LAINF, art. 13 cpv. 1 OAINF