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Regesto

Azione revocatoria secondo l'art. 288 LEF.
1. Valore litigioso. (consid. 1).
2. L'azione revocatoria soggiace in ogni caso al presupposto oggettivo che l'atto impugnato del debitore pregiudichi uno o più creditori riducendone il risultato dell'esecuzione od ostacolandoli proceduralmente. Un siffatto pregiudizio è presunto per il creditore in possesso di un attestato di carenza di beni e per la massa fallimentare, ma il convenuto nell'azione revocatoria ha la possibilità di produrre la controprova (consid. 3).
3. Casi di insesistenza dell'anzidetto pregiudizio. Si può ammettere che un debitore in situazione precaria, rimborsando parzialmente un mutuo, non pregiudichi gli altri creditori per il fatto che una parte dei relativi pegni sono stati così liberati? (consid. 4).
4. Il rimborso di un prestito da parte di un debitore in situazione precaria comporta un favoreggiamento del creditore soddisfatto e un pregiudizio per gli altri creditori, anche quando si tratta di un mutuo a breve termine e, nel periodo intercorrente fra la concessione e l'estinzione del mutuo, la situazione del debitore non si è sensibilmente aggravata (consid. 5; cambiamento della giurisprudenza).

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Referenzen

Artikel: art. 288 LEF