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Regesto

Art. 32 cpv. 1, art. 34 cpv. 2 LAMal (nel suo tenore in vigore fino alla fine del 2017, applicabile al caso concreto); art. 36 cpv. 1 OAMal; trattamento all'estero; disforia di genere nel senso di una transessualità donna-uomo; falloplastica.
Giurisprudenza relativa ai trattamenti all'estero (consid. 2). Adattamento del sesso e falloplastica (consid. 3). Prevalenza della disforia di genere (consid. 5.1). La gioia di vivere dei pazienti dipende in maniera decisiva dal risultato dell'operazione (consid. 5.2). Intervento standardizzato di un team interdisciplinare di medici specialisti (consid. 5.3). Rischio di complicanze (consid. 5.4). Numero di casi e numero minimo di casi (consid. 6).
Ci si deve attenere alla pratica giudiziaria, secondo cui eccezioni al principio di territorialità possono essere ammesse solo con grande riserbo, in caso di terapie molto rare come la falloplastica. Altrimenti vi sarebbe il rischio di perdita delle corrispondenti competenze professionali specialistiche in Svizzera (consid. 7.1 e 7.2). La frequenza delle operazioni sul territorio nazionale potrebbe pertanto, in caso d'intervento chirurgico particolarmente complesso, situarsi a un livello così basso da doversi porre la domanda se il team specialistico sia in grado di raggiungere e mantenere l'esperienza e la routine necessarie (consid. 7.3). Questa questione si pone anche in relazione alla falloplastica (consid. 7.4). La risposta si trova nella giurisprudenza esistente conformemente alla DTF 134 V 330 consid. 2.2 pag. 332 con le referenze. In concreto si pone il quesito giuridico seguente: l'offerta terapeutica nazionale per l'intervento di falloplastica rispetto allo stesso trattamento all'estero, comporta rischi di complicanze così elevati a causa della ridotta frequenza operatoria in Svizzera tali da non rendere più possibile in Svizzera, per ragioni mediche, un trattamento responsabile e accettabile, vale a dire appropriato? L'apprezzamento deve effettuarsi secondo elementi oggettivi e su basi concrete (consid. 7.5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 134 V 330

Artikel: Art. 32 cpv. 1, art. 34 cpv. 2 LAMal, art. 36 cpv. 1 OAMal