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Regesto

Protezione di marche oggetto di registrazione internazionale.
1. Art. 6 quinquies lett. A della Convenzione d'Unione di Parigi. L'obbligo di ammettere al deposito e di proteggere "tale e quale" la marca regolarmente registrata nel paese d'origine, assunto dagli Stati dell'Unione mediante questa disposizione, vale soltanto per la forma esteriore della marca (conferma della giurisprudenza).
2. Art. 6 cpv. 1 della stessa convenzione. La questione di sapere se una marca oggetto di registrazione internazionale è degna di protezione dal profilo del suo contenuto e della sua funzione, deve essere risolta secondo la legislazione del paese nel quale la protezione è chiesta (consid. 1 e 2).
3. Art. 9 cpv. 1 LMF. La registrazione di una marca non ancora stata utilizzata è ammissibile solo se la stessa è effettivamente destinata ad essere utilizzata e il depositante è seriamente intenzionato a farne uso prima del termine di carenza (consid. 3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 9 cpv. 1 LMF