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Regesto

Art. 20 LCIA/art. 27 OPA.
1. Una costruzione fa parte di un'azienda agricola (art. 27 cpv. 2 OPA) solo se è utilizzata principalmente per la produzione agricola.
2. a) Non è dato un bisogno oggettivamente fondato di una costruzione fuori della zona edificabile (art. 20 LCIA/art. 27 cpv. 2 OPA) laddove debba ritenersi che la creazione di una nuova azienda agricola non garantirebbe un'esistenza sufficiente a chi la esercisce, e che non sarebbe redditizia.
b) Le costruzioni facenti parte di un'azienda agricola che già esiste e che non garantisce un'esistenza sufficiente a chi la esercisce possono essere rinnovate o sostituite se ciò non comporta una considerevole modifica del loro volume e del loro modo d'utilizzazione.

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Referenzen

Artikel: Art. 20 LCIA