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Regesto

Garanzia di rendimento d'investimenti effettuati da una fondazione di previdenza a favore del personale.
1. La garanzia di rendimento assunta dal fondatore nei confronti della fondazione costituisce la destinazione di un bene patrimoniale al conseguimento del fine della fondazione; come tale, essa non è l'oggetto di una promessa di donazione revocabile (consid. 3).
2. Ove i liquidatori riassumano il personale di una banca in liquidazione concordataria riferendosi espressamente al suo vecchio contratto di lavoro, essi assumono in tal modo anche le obbligazioni a carico del datore di lavoro derivanti dalla garanzia di rendimento. Queste obbligazioni costituiscono pertanto debiti della massa a partire dal momento in cui è stata accordata la moratoria bancaria o concordataria (consid. 4).
3. Il carattere rischioso di un investimento immobiliare effettuato dagli organi della fondazione non libera il fondatore dal proprio obbligo relativo alla garanzia di rendimento litigiosa, se la clausola del regolamento che prevede tale obbligo non contiene alcuna riserva circa gli investimenti ai quali si riferisce la garanzia (consid. 5b).
4. La garanzia di rendimento di cui trattasi sfugge alla norma stabilita dall'art. 21 cpv. 2 RCB, secondo cui la banca debitrice non è tenuta al rimborso degli interessi dei crediti non garantiti da pegno accumulatisi durante la moratoria concordataria (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: art. 21 cpv. 2 RCB