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Regesto

Art. 8 cpv. 2 lett. b cifra 2 Disp. trans. Cost.; art. 14 cifra 2 e 3 OIVA. Operazioni escluse dall'imposta nell'ambito della sanità; prestazioni fornite da veterinari e da cliniche veterinarie.
Diritto applicabile e prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (consid. 4).
Interpretazione delle norme costituzionali (consid. 5). L'art. 8 cpv. 2 lett. b cifra 2 Disp. trans. Cost. esclude dall'imposta soltanto le cure mediche destinate agli esseri umani. Le prestazioni fornite da veterinari o cliniche veterinarie non sono comprese. L'art. 14 cifra 2 e 3 OIVA non eccede i limiti delle competenze legislative attribuite al Consiglio federale dalla Costituzione (consid. 6).
Raffronto con le direttive dell'Unione europea (consid. 7).
La prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni rispetta l'ordinamento instaurato dalla Costituzione e dall'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto e non è lesiva del principio della parità di trattamento (consid. 8).